di Lucia Izzo - Omologazione e approvazione non sono sinonimi, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice della Strada.
Pertanto, per la
validità della multa elevata a seguito di rilevazione elettronica tramite
Autovelox, sarà necessaria una valida ed
efficace omologazione del dispositivo, non essendo sufficiente una mera approvazione ministeriale.
Il casoAutovelox: necessaria una valida e debita omologazioneLa differenza tra omologazione e approvazioneAddio multa se l'autovelox è stato solo approvato, ma non omologatoLo ha stabilito il
Giudice di Pace di Padova nella
sentenzan. 775/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione contro un verbale elevato dalla Polizia locale per violazione dei limiti di velocità.
Nel dettaglio, la rilevazione dell'eccedenza dei limiti previsti dal
Codice della strada era avvenuta tramite l'utilizzo di un'apparecchiatura automatica di rilevazione denominata "
Autovelox 106 Premium Plus", dispositivo la cui omologazione viene contestata dal trasgressore.
Parte ricorrente chiede all'amministrazione di produrre un valido ed efficace decreto di omologazione dello strumento di accertamento automatico della violazione utilizzato nei suoi confronti. Dalla produzione documentale del Comune, invece, emerge come il dispositivo utilizzato non risulti aver conseguito tale omologazione, bensì solo una mera approvazione ministeriale.
Non convince il magistrato onorario la tesi della P.A. secondo cui i termini "omologazione" e "approvazione" sono sostanzialmente dei sinonimi, ai fini del
Codice della Strada, aventi significato coincidente ed utilizzati in modo alternativo dalla normativa codicistica.
Il
Giudice di Pace richiama l'art. 142 C.d.S. che, al comma 6, prevede che "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".
La disposizione de quo, si legge in
sentenza, esige quindi quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica della velocità la sussistenza di una "debita" (ovvero
valida ed efficace) omologazione. Non è dunque contemplata la possibilità di ritenere sufficiente la mera approvazione.
In effetti, evidenzia il provvedimento, in numerose disposizioni è lo stesso
Codice della Strada a indicare, in via alternativa, omologazione e approvazione quasi a sancirne l'equipollenza, ad esempio nell'art. 345 del reg., nell'art. 201 comma 1 ter, nell'art. 45 e nell'art. 193 comma 4 del
Codice della Strada.
Tale equiparazione, precisa il
Giudice di Pace, ad un più approfondito esame risulta essere solo apparente, stante la
diversità di procedura e di contenuto logico del provvedimento. Tale diversità e irriducibilità delle due tipologie di provvedimenti è chiaramente precisata dall'art. 192 del regolamento del C.d.S.: tale norma (intitolata appunto "Omologazione ed approvazione") al comma 2 descrive la procedura di omologazione, mentre al successivo comma 3 si occupa dell'approvazione.
Dalla lettura della norma emerge, con evidenza, che
l'omologazione è provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del
Codice della strada, esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell'accertamento con riferimento alla normativa vigente. Detta valutazione non è invece postulata nell'ambito della procedura di mera approvazione.
Pertanto, laddove il regolamento al
codice della strada stabilisca le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni per le apparecchiature di rilevazione delle violazioni al
codice della strada sarà
possibile e doveroso ricorrere alla procedura di omologazione in luogo di quella di approvazione.
Addio multa se l'autovelox è stato solo approvato, ma non omologato
Si deve quindi concludere affermando il principio che omologazione ed approvazione non sono affatto sinonimi: trattasi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi.
E nell'ambito della procedura di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, l'art. 142 comma 6 del C.d.S. si riferisce inequivocabilmente ad
apparecchiature "debitamente omologate", ovvero che abbiano conseguito il provvedimento di omologazione al termine di una valutazione di conformità e rispondenza alla normativa del regolamento del
Codice della Strada.
Nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, quindi, l'utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate, ma esclusivamente approvate, costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell'accertamento effettuato.
Nel caso in esame, poiché l'apparecchiatura di accertamento automatico utilizzata risulta sprovvista di debita omologazione, il relativo accertamento risulta viziato e, di conseguenza, il verbale oggetto di opposizione deve essere annullato.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione